Decreto 19 febbraio 2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
L’uscita del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 45 del 23/02/2007) segue la pubblicazione dei decreti ministeriali (28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) che stabilivano criteri e modalità per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare.
La forma di incentivazione prevede un incentivo economico proporzionale all’energia prodotta dall’impianto (tariffa incentivante in conto energia) e la possibilità per gli impianti di potenza contenuta (< 20 kW) di avvalersi della modalità di scambio sul posto che, operando un saldo netto tra le immissioni in rete dell’energia prodotta e i prelievi, comporta il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto fotovoltaico, comprendente sia la quota autoconsumata per la contemporaneità tra la produzione e il consumo, sia la quota immessa in rete per la mancata contemporaneità.
Inoltre, per impianti fotovoltaici che beneficiano del servizio di scambio sul posto destinati ad alimentare edifici o unità immobiliari (come definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311) è previsto un incremento della tariffa incentivante (premio) per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, al netto dei miglioramenti conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano dello scambio sul posto è ritirata dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
Possono beneficiare delle tariffe e del premio:
L’energia elettrica prodotta è valorizzata in modo differenziato in base alla potenza nominale ed alla tipologia d’impianto e riconosciuta, in moneta corrente, per un periodo di vent’anni. È privilegiata la costruzione di impianti che consentono un minor utilizzo del territorio, in particolare quelli posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri edilizi e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo in conto i maggiori costi degli impianti di piccola potenza.
Le principali differenze rispetto ai decreti precedenti si possono così sintetizzare:
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Per accedere alle tariffe incentivanti si inoltra la richiesta ad impianto ultimato;
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Raggiunto il limite massimo di potenza cumulata stabilito in 1200 MW, hanno diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi (questo periodo è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono pubblici);
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Nei soli casi in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata (per solo questi casi non vale il limite del 20% del costo dell’investimento).