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Risparmio energetico delle utenze pubbliche

 

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2007, definisce un programma di interventi per il risparmio energetico delle utenze pubbliche: il programma prevede la realizzazione di analisi energetiche e la progettazione esecutiva dei conseguenti interventi e destina a queste attività circa 8.500.000 €, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome.

 

Le utenze oggetto delle analisi energetiche e dei successivi interventi di incremento dell’efficienza sono le scuole pubbliche, i sistemi idrici, gli impianti di illuminazione pubblica, gli edifici pubblici o ad uso pubblico, gli edifici ad uso residenziale, gli ospedali, le cliniche, le case di cura e le strutture adibite a ricovero o cura di minori o anziani e assimilabili.

 

Le risorse destinate alla realizzazione del programma sono assegnate dalle Regioni e dalle Province Autonome con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all’art. 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (distributori, società controllate dagli stessi distributori e società terze operanti nel settore dei servizi energetici).

 

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le Regioni e le Province Autonome devono segnalare le utenze pubbliche che intendono sottoporre ad analisi energetica ed entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto devono attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’incarico di svolgimento dell’analisi stessa e della progettazione esecutiva degli interventi eventualmente individuati per l’incremento dell’efficienza energetica.

Rendimento e certificazione energetica in edilizia

Il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2007, estende a decorrere dal 1 luglio 2007 l’obbligo della certificazione energetica agli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq immessi nel mercato immobiliare. Dal 1 luglio 2008 tale obbligo scatta anche per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1.000 mq, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica diventa obbligatoria anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

Fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Dal 1 gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell’unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti), finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.

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